Art. 55 — Rivalsa (articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente.

Per le operazioni per le quali non è prescritta l'emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta. Se la fattura è emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale indicata nell'articolo 109, comma 2.

La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), e per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 10, comma 3, primo periodo.

È nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3.

Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito negli articoli 2751-bis, primo comma, numero 2), e 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →