Art. 109 — Versamenti periodici (articolo 27 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

Se dal calcolo della liquidazione risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo.

Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 81 l'importo da versare o da riportare al mese successivo è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo 87, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per centoquattro quando l'imposta è del 4 per cento, per centocinque quando l'imposta è del 5 per cento, per centodieci quando l'imposta è del 10 per cento, per centoventidue quando l'imposta è del 22 per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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