Art. 121 — Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA (articolo 70-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 122, possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato «gruppo IVA».
Non possono partecipare a un gruppo IVA: a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero; b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile; in caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse; c) i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all'articolo 129, comma 3, terzo periodo; d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria.