Art. 130 — Attività di controllo (articolo 70-undecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
Per le annualità di validità dell'opzione, l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 159, 161 e dalle disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capi II e III, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nei confronti del gruppo IVA è demandato alle strutture, già esistenti, individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Alle strutture di cui al comma 1 sono demandate le attività di: a) liquidazione prevista dall'articolo 276 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento; b) controllo sostanziale; c) recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33; d) gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse; e) rimborso in materia di imposta sul valore aggiunto.
Ai fini delle attività di controllo, nell'ipotesi di disconoscimento della validità dell'opzione il recupero dell'imposta avviene nei limiti dell'effettivo vantaggio fiscale conseguito.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l'efficacia delle attività di controllo.