Art. 90 — Reddito complessivo (articolo 81 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917)

Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa sezione fatto salvo quanto stabilito all'articolo 66, comma 6.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →