Art. 90 — Reddito complessivo (articolo 81 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917)
Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa sezione fatto salvo quanto stabilito all'articolo 66, comma 6.