Art. 362 — Deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione (articolo 16, commi 3, 4, 8 e 9, decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132; articolo 1, comma 1056, legge 30 dicembre 2018, n. 145; articolo 1, comma 712, legge 27 dicembre 2019, n. 160; articolo 42, comma 1, decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34; articolo 1, commi 49 e 50, legge 30 dicembre 2023, n. 213; articolo 1, commi 14 e 15, legge 30 dicembre 2024, n. 207; articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80, 81, legge 30 dicembre 2025, n. 199)
In via transitoria, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 le svalutazioni e le perdite di cui all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, diverse dalle perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili nei limiti del 75 per cento del loro ammontare. L'eccedenza è deducibile secondo le modalità stabilite al comma 2.
L'eccedenza di cui al comma 1 e le svalutazioni e le perdite su crediti di cui all'articolo 106, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo in vigore fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 106 del suddetto testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo in vigore fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.
In via transitoria, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui agli articoli 6, comma 1, lettera c-bis) e 7, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono deducibili nei limiti del 75 per cento del loro ammontare. L'eccedenza è deducibile secondo le modalità stabilite al comma 4.
L'eccedenza di cui al comma 3 e le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui agli articoli 6, comma 1, lettera c-bis) e 7, comma 1, lettera b-bis) del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi dei medesimi articoli 6, comma 1, lettera c-bis) e 7, comma 1, lettera b-bis) del decreto legislativo n. 446 del 1997, nel testo in vigore fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.
La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 2 e 4, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, è differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 per il 53 per cento del suo ammontare e al 31 dicembre 2026 per la restante parte, pari al 47 per cento.
La deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 2 e 4, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi.
La deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 2 e 4, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e ai tre successivi.
La deduzione della quota dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sulla base, rispettivamente, dei commi 2 e 4, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.
La deduzione della quota del 3 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sulla base, rispettivamente, dei commi 2 e 4, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.
La deduzione della quota dell'11 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sulla base, rispettivamente, dei commi 2 e 4, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi.
La deduzione della quota del 4,70 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sulla base, rispettivamente, dei commi 2 e 4, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.
La deduzione di una quota pari al 3,80 per cento, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sulla base dei commi 2 e 4, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.
La deduzione di una quota pari al 12,36 per cento, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti negativi, prevista dall'articolo 112, comma 5, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.
La deduzione di una quota pari al 9,50 per cento, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'articolo 285, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.
Il computo delle perdite, ai sensi dell'articolo 93, e dell'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in diminuzione del reddito: a) del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo, all'articolo 112, comma 7 e all'articolo 285, comma 5, in misura non superiore al 35 per cento dello stesso maggior reddito imponibile; b) del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 12 a 14 in misura non superiore al 42 per cento dello stesso maggior reddito imponibile.
Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli articoli 126 e seguenti del presente testo unico. A tale fine, il reddito complessivo globale dei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027 si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile che si determina, rispettivamente, ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo, all'articolo 112, comma 7 e all'articolo 285, comma 5, e delle disposizioni di cui al comma 15, lettera a), nonché ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 12, 13, 14, 15, lettera b), del presente articolo.
Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso: a) al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 15, lettera a), e 16; b) al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando i commi 2 e 4 del presente articolo, l'articolo 112, comma 5, nonché l'articolo 285, commi 1 e 2, e applicando le disposizioni di cui ai commi 12, 13, 14,15, lettera b), e 16 del presente articolo; c) al 31 dicembre 2028 e per quello successivo, non si tiene conto delle quote differite ai sensi dei commi da 12 a 14.