Art. 281 — Temporanea irrilevanza dei limiti di cui al comma 1 dell'articolo 93, ai fini del diritto alla trasformazione delle attività per imposte anticipate per le banche di credito cooperativo (articolo 26-ter, comma 1, decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15)

Per i periodi d'imposta per i quali trova applicazione l'articolo 362, comma 2, ai fini del riporto delle perdite, per i soggetti di cui all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applicano i limiti di cui all'articolo 93, comma 1, secondo periodo, alla quota di perdita derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui all'articolo 278, comma 1; a tali fini la perdita si presume prioritariamente derivante dalla deduzione di detti componenti negativi.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →