Art. 282 — Trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate in caso di ente sottoposto a risoluzione (articolo 1, commi 850, 851 e 853, legge 28 dicembre 2015, n. 208)

Nel caso in cui siano adottate azioni di risoluzione, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate relative ai componenti negativi di cui all'articolo 278, comma 1, iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione decorre dalla data di avvio della risoluzione e opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di avvio della risoluzione non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente comma.

Il comma 1 si applica a decorrere dal 16 novembre 2015.

I versamenti effettuati dal Fondo di risoluzione nazionale all'ente-ponte non si considerano sopravvenienze attive.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →