Art. 167 — Disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP (princìpi contabili nazionali) (articolo 4, comma 7-quinquies, decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38)
Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, a emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP.