Art. 167 — Disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP (princìpi contabili nazionali) (articolo 4, comma 7-quinquies, decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38)

Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, a emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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