Art. 37 — (L) Certificati richiesti da autorità straniere
Le autorità interessate di Stati dell'Unione europea richiedono i certificati, nei casi previsti dal presente testo unico, all'Ufficio centrale attraverso le relative autorità centrali competenti.
La richiesta di certificati da parte di altre autorità straniere è disciplinata da convenzioni internazionali, nel rispetto del principio di reciprocità. (art. 35, primo c., r.d. n. 778/1931)