Art. 33 — (R) Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato

La persona o l'ente interessato può conoscere senza motivare la richiesta, ma senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 27 e 31.

Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità tecnico operative per consentire tale conoscibilità, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per le modalità telematiche, e sentito e il Garante per la protezione dei dati personali.

Sono competenti a consentire la visura tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali.

Gli altri uffici abilitati sono individuati con le modalità di cui all'articolo 35, comma 2.

Testo aggiornato al 2025-07-30. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.