Art. 338 — Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti) (articolo 10 decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1

Salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre è sospeso l'invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall'Agenzia delle entrate: a) comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articoli 243 e 276; b) comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 245; c) comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'articolo 244. d) inviti all'adempimento di cui agli articoli da 112 a 114.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 339 e articolo 340.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →