Art. 339 — Sospensione del termine di pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (articolo 7-quater, comma 17, decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225)

Sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini previsti dagli articoli 292, commi 2 e 6, e 244, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 243 e 276 e dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 245 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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  • Testo Unico Adempimenti e Accertamento (2026)art. 338