Art. 306 — Uffici competenti (articolo 12 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
Gli uffici dell'Agenzia delle entrate sono competenti per l'imposta catastale e per l'imposta ipotecaria relative ad atti che importano trasferimenti di beni immobili ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento e sulle trascrizioni relative a certificati di successione, nonché per l'imposta ipotecaria sulle altre formalità che vi sono soggette.