Art. 305 — Prescrizione del diritto all'imposta (articolo 78 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →