Art. 305 — Prescrizione del diritto all'imposta (articolo 78 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.
Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.