Art. 150 — Disposizioni finali (articolo 1, comma 3, decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221; articolo 1, comma 3, decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108)

I soggetti ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data del 18 gennaio 2024 non sono tenuti alla certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale dell'articolo 144, comma

I soggetti di cui al primo periodo, sono comunque tenuti ad attestare, con le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Per i soggetti già ammessi al predetto regime alla data del 18 gennaio 2024 le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 9 e 10, si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2024.

Per i soggetti ammessi al regime dell'adempimento collaborativo, di cui alla presente sezione, alla data del 18 gennaio 2024, il termine di centoventi giorni di cui all'articolo 146, comma 5, decorre dal 6 agosto 2024.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →