Art. 437 — Consenso all'arruolamento dei minori di anni diciotto
Chi esercita la patria potestà o la tutela, nel dare il consenso all'arruolamento dei minori di anni diciotto ai termini del primo comma dell'articolo 324 del codice, deve precisare se il consenso si estende a tutti i contratti di arruolamento da stipularsi dal minore prima che abbia raggiunto la detta età, o se invece riguarda uno o più determinati contratti, o è limitato a un determinato periodo di tempo, o a una determinata classe di viaggi.
La forma e le modalità per la manifestazione del consenso nonché per la eventuale modificazione e limitazione o revoca di esso, sono quelle stabilite dal numero 5 dell'articolo 239 per la immatricolazione dei minori degli anni diciotto.
Se la dichiarazione relativa al consenso è fatta o presentata a un ufficio di porto diverso da quello dove è iscritto il marittimo, l'ufficio che la riceve, dopo averla annotata sul libretto di navigazione, la trasmette all'ufficio di iscrizione.