Art. 439 — Annotazione della dichiarazione di accettazione dell'arruolato

Se il marittimo da arruolare non è in condizione di firmare il contratto, l'ufficiale rogante, accertata la identità del marittimo in base al libretto di navigazione, annota sul contratto la dichiarazione di accettazione.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →