Art. 39 — Autorizzazione per carico, scarico e sosta di merci e materiali

L'utilizzazione delle zone e pertinenze demaniali marittime ai termini dell'articolo 50 del codice, per il carico e lo scarico delle merci e dei materiali e per la loro temporanea sosta, è autorizzata con atto nel quale sono indicati:

1) le zone e le pertinenze oggetto dell'autorizzazione;

2) la specie dei materiali o delle merci;

3) la durata dell'utilizzazione;

4) il canone da corrispondere;

5) le altre eventuali condizioni.

Nel caso in cui la predetta utilizzazione abbia carattere continuativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del codice.

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