Art. 33 — Esibizione del titolo di concessione
Il concessionario è obbligato a produrre il titolo concessione ogni qualvolta ne venga richiesto dall'amministrazione e dagli agenti della forza pubblica.
Il concessionario è obbligato a produrre il titolo concessione ogni qualvolta ne venga richiesto dall'amministrazione e dagli agenti della forza pubblica.