Art. 38 — Destinazione di beni demaniali per carico, scarico e sosta di merci e materiali

La destinazione delle aree e delle pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la sosta temporanea delle merci e dei materiali di cui all'articolo 50 del codice, il periodo di franchigia per le ordinarie operazioni portuali, i canoni e le altre norme sono stabiliti dal capo del compartimento con ordinanza.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →