Art. 385 — Imbarco di merci vietate e pericolose
Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 194 del codice, il comandante deve compilare processo verbale dei provvedimenti adottati, dai consegnarsi alla autorità marittima mercantile o a quella consolare del porto di primo approdo.
Il comandante del porto dà avviso all'autorità doganale delle merci sbarcate con l'indicazione della località dove esse sono custodite.