Art. 386 — Iscrizione degli atti di stato civile
L'iscrizione sul ruolo d'equipaggio degli atti di stato civile compilati a bordo delle navi deve essere effettuata nelle forme stabilite dal ministro per la marina mercantile d'intesa con il ministro per la grazia e la giustizia.
Oltre le indicazioni richieste dal secondo comma dell'articolo 205 del codice, sul giornale generale e di contabilità devono essere indicate le generalità delle persone cui l'atto si riferisce e dei testimoni.