Art. 384 — Consegna di armi e di munizioni da parte dei passeggeri

I passeggeri, all'atto dell'imbarco, devono consegnare al comandante della nave, che provvede a custodirli fino al momento dello sbarco, le armi e le munizioni in loro possesso.

Il ritiro delle armi o munizioni nei confronti di coloro che le detengono a causa del loro ufficio o servizio è ammesso solo per gravi ed accertate ragioni da indicarsi con apposita dichiarazione all'atto del ritiro.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →