Art. 342 — Vendita giudiziale di navi e di carati di proprietà di stranieri

Alla vendita giudiziale di carati di nave prevista dall'ultimo comma degli articoli 158 e 159 del codice non possono concorrere se non cittadini o enti pubblici italiani ovvero società o enti italiani autorizzati a, norma dell'articolo 143 del codice o stranieri e società equiparati a norma dell'articolo 144 del codice stesso.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →