Art. 345 — Cancellazione dai registri
La cancellazione delle navi maggiori dalle matricole e delle navi minori e dei galleggianti dai registri si effettua:
1) per la perdita effettiva o presunta, in base al processo verbale compilato dall'autorità marittima mercantile ovvero dall'autorità consolare;
2) per la demolizione, in base al relativo verbale;
3) per la perdita dei requisiti di nazionalità, in base al certificato di dismissione di bandiera;
4) per il passaggio in altra matricola o in altro registro, in base alla comunicazione da parte dell'autorità competente della avvenuta nuova iscrizione.