Art. 345 — Cancellazione dai registri

La cancellazione delle navi maggiori dalle matricole e delle navi minori e dei galleggianti dai registri si effettua:

1) per la perdita effettiva o presunta, in base al processo verbale compilato dall'autorità marittima mercantile ovvero dall'autorità consolare;

2) per la demolizione, in base al relativo verbale;

3) per la perdita dei requisiti di nazionalità, in base al certificato di dismissione di bandiera;

4) per il passaggio in altra matricola o in altro registro, in base alla comunicazione da parte dell'autorità competente della avvenuta nuova iscrizione.

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