Art. 346 — Commissione per le riparazioni e per le demolizioni

La Commissioni prevista dall'articolo 161 del codice è composta da un ufficiale di porto, da Un capitano di lungo corso e da un ingegnere o costruttore navale designati dal capo del compartimento.

Quando si tratta di navi minori o galleggianti, possono essere chiamati a far parte della commissione un padrone marittimo e un maestro d'ascia.

Il giudizio della commissione deve constare da processo verbale.

Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico dei proprietari delle navi e dei galleggianti visitati.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →