Art. 347 — Stivaggio delle navi
L'autorità marittima mercantile o quella consolare ha facoltà di accertarsi, in qualunque momento, del regolare stivaggio delle merci caricate sulle navi e di ordinare a tal fine visite e ispezioni.
Le visite e le ispezioni per l'accertamento del regolare stivaggio sono eseguite secondo le norme stabilite per l'accertamento delle condizioni di navigabilità.
Tenuto conto dei risultati delle visite e delle ispezioni, l'autorità, marittima mercantile o quella consolare dispone gli opportuni provvedimenti.
Tali autorità, possono rifiutare le spedizioni alla, nave in caso di inosservanza dei provvedimenti da esse disposti.