Art. 293 — Verbale degli esami

Di tutte le operazioni svolte, delle deliberazioni adottate dalla commissione e del risultato degli esami dei singoli candidati è redatto, per ogni seduta, processo verbale che è sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Al termine della sessione viene redatto altro processo verbale riassuntivo dei risultati degli esami.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →