Art. 292 — Risultato degli esami
I candidati che conseguono la media di almeno sei decimi in ciascuna delle prove scritte, in ciascuno dei gruppi di prove orali e, ove sia prescritto, nell'esperimento pratico, sono dichiarati idonei.
I candidati che conseguono la media di almeno sei decimi in ciascuna delle prove scritte, in ciascuno dei gruppi di prove orali e, ove sia prescritto, nell'esperimento pratico, sono dichiarati idonei.