Art. 286 — Ammissione agli esami
L'autorità marittima mercantile informa i candidati della loro ammissione agli esami e provvede alla pubblicazione nell'albo dell'ufficio dell'elenco nominativo degli ammessi.
L'autorità marittima mercantile informa i candidati della loro ammissione agli esami e provvede alla pubblicazione nell'albo dell'ufficio dell'elenco nominativo degli ammessi.