Art. 285 — Avviso
Sessanta giorni prima dell'apertura della sessione di esami l'autorità marittima mercantile pubblica nella propria sede e fa pubblicare presso i dipendenti uffici un avviso nel quale sono indicati:
a) il luogo e i giorni in cui si svolgeranno gli esami;
b) i documenti prescritti;
c) il programma degli esami;
d) ogni altra opportuna indicazione.
Tale avviso, per gli esami di cui all'articolo 282, e pubblicato anche presso tutti gli uffici compartimentali.