Art. 285 — Avviso

Sessanta giorni prima dell'apertura della sessione di esami l'autorità marittima mercantile pubblica nella propria sede e fa pubblicare presso i dipendenti uffici un avviso nel quale sono indicati:

a) il luogo e i giorni in cui si svolgeranno gli esami;

b) i documenti prescritti;

c) il programma degli esami;

d) ogni altra opportuna indicazione.

Tale avviso, per gli esami di cui all'articolo 282, e pubblicato anche presso tutti gli uffici compartimentali.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →