Art. 291 — Svolgimento delle prove orali e dell'esperimento pratico

Le prove orali si svolgono alla presenza dell'intera commissione.

La durata dell'esperimento pratico è stabilita dal programmata di esame.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →