Art. 275 — Registro d'iscrizione
Il personale tecnico delle costruzioni navali è iscritto in registri conformi al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario.
Ogni iscrizione nel registro prende un numero progressivo, riporta la data sotto la quale si effettua e indica:
a) le generalità dell'iscritto;
b) il domicilio;
c) l'abilitazione professionale di cui è in possesso;
d) i dati relativi all'attività professionale svolta dall'iscritto, precisandone i periodi.
Nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali si annotano inoltre:
1) i titoli professionali e le abilitazioni conseguiti successivamente all'iscrizione;
2) le benemerenze civili e militari;
3) il cambiamento di domicilio;
4) le condanne riportate.