Art. 275 — Registro d'iscrizione

Il personale tecnico delle costruzioni navali è iscritto in registri conformi al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario.

Ogni iscrizione nel registro prende un numero progressivo, riporta la data sotto la quale si effettua e indica:

a) le generalità dell'iscritto;

b) il domicilio;

c) l'abilitazione professionale di cui è in possesso;

d) i dati relativi all'attività professionale svolta dall'iscritto, precisandone i periodi.

Nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali si annotano inoltre:

1) i titoli professionali e le abilitazioni conseguiti successivamente all'iscrizione;

2) le benemerenze civili e militari;

3) il cambiamento di domicilio;

4) le condanne riportate.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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