Art. 277 — Ingegnere navale
Per essere iscritto in qualità di ingegnere navale nel registro di cui all'articolo 275, occorrono i seguenti requisiti:
1) possedere il titolo di abilitazione alla professione d'ingegnere navale, 2) avere compiuto ventitre' anni di età;
3) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4.
L'ingegnere navale può progettare o dirigere la costruzione, la trasformazione e la riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo e tonnellaggio.