Art. 277 — Ingegnere navale

Per essere iscritto in qualità di ingegnere navale nel registro di cui all'articolo 275, occorrono i seguenti requisiti:

1) possedere il titolo di abilitazione alla professione d'ingegnere navale, 2) avere compiuto ventitre' anni di età;

3) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4.

L'ingegnere navale può progettare o dirigere la costruzione, la trasformazione e la riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo e tonnellaggio.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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