Art. 280 — Maestro d'ascia

Per conseguire l'abilitazione all'esercizio della, professione di maestro d'ascia occorrono i seguenti requisiti:

a) avere compiuto i ventuno anni di età;

b) essere iscritto nel registro di cui all'articolo 279;

c) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4;

d) avere lavorato per almeno trentasei mesi, come allievo maestro d'ascia, in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali; tale tirocinio si comprova con la dichiarazione fatta innanzi l'autorità marittima mercantile da coloro sotto la direzione dei quali fu compiuto;

e) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile.

Il maestro d'ascia, può costruire e riparare navi e galleggianti in legno di stazza lorda non superiore alle centocinquanta tonnellate.

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