Art. 280 — Maestro d'ascia
Per conseguire l'abilitazione all'esercizio della, professione di maestro d'ascia occorrono i seguenti requisiti:
a) avere compiuto i ventuno anni di età;
b) essere iscritto nel registro di cui all'articolo 279;
c) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4;
d) avere lavorato per almeno trentasei mesi, come allievo maestro d'ascia, in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali; tale tirocinio si comprova con la dichiarazione fatta innanzi l'autorità marittima mercantile da coloro sotto la direzione dei quali fu compiuto;
e) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile.
Il maestro d'ascia, può costruire e riparare navi e galleggianti in legno di stazza lorda non superiore alle centocinquanta tonnellate.