Art. 278 — Costruttore navale

Per essere iscritto in qualità; di costruttore navale nel registro di cui all'articolo 275, occorrono i seguenti requisiti:

1) avere conseguito il diploma di istituto nautico, sezione costruttori navali;

2) avere compiuto i ventuno anni di età;

3) non aver riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4;

4) aver compiuto due anni di tirocinio professionale in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali.

Il costruttore navale può progettare, costruire e riparare navi e galleggianti con scafo in legno di qualunque tipo e tonnellaggio.

Può progettare, costruire e riparare scafi metallici privi di mezzi meccanici di propulsione e di macchinari in genere fino alla stazza lorda di 300 tonnellate e navi con scafo metallico e con propulsione meccanica abilitate al solo trasporto di merci solide fino alla stazza lorda di 100 tonnellate e con apparato motore di potenza fino a 100 cavalli asse.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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