Art. 274 — Marinaio motorista

Per conseguire il titolo di marinaio motorista occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;

2) non avere riportato condanna per i reati indicati nello art. 238, n. 4;

3) avere compiuto i 19 anni di età;

4) avere assolto l'obbligo scolastico;

5) avere effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori endotermici;

6) avere sostenuto con esito favorevole un esperimento pratico secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Il marinaio motorista può condurre:

a) motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 250 cavalli asse, su navi adibite al trasporto di merci;

b) motori a combustione interna o a scoppio installati su navi di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate, adibite alla pesca locale.

L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale è rilasciata.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →