Art. 273 — Motorista abilitato

Per conseguire il titolo di motorista abilitato occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;

2) avere compiuto i 19 anni di età;

3) non avere riportato condanne per i reati indicati nello art. 238, n. 4;

4) avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l'obbligo scolastico;

5) avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministro per la marina mercantile;

6) avere inoltre effettuato 12 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio;

7) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Il motorista abilitato può condurre:

a) motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 85 cavalli asse installati su navi di stazza lorda fino a 25 tonnellate adibite al trasporto di passeggeri, entro i limiti del compartimento di iscrizione della nave, e non superiore a 400 cavalli asse, installati su navi adibite al trasporto di merci;

b. motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi 'di stazza lorda non superiore a 100 GT, adibite alla pesca costiera.

L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale è rilasciata.

I meccanici e motoristi provenienti dalla marina militare, che siano in possesso del certificato di idoneità alla condotta di motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 400 cavalli asse, rilasciato per uso civile dalla marina militare, possono conseguire il titolo di motorista abituato, senza sostenere i relativi esami, purché in possesso dei requisiti prescritti ai numeri 3), 4) e 6) del presente articolo.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Richiamato da