Art. 271 — Meccanico navale di seconda classe per motonavi

Per conseguire il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;

2) avere compiuto i 21 anni di età;

3) avere conseguito la licenza di scuola media;

4) avere frequentato, con esito favorevole, un corso specializzato presso istituti scolastici o altri enti autorizzati dal Ministro per la marina mercantile; avere effettuato, inoltre 18 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna, di potenza non inferiore a 100 cavalli asse;

5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Il meccanico navale di seconda classe per motonavi può:

1) imbarcare:

a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 136;

b) come ufficiale in servizio di guardia in macchina su motonavi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate;

2) assumere la direzione di macchina:

a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 71;

b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 136;

c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 71;

d) su motonavi adibite alla pesca di stazza lorda non superiore alle 500 tonnellate;

e) su motonavi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 1000 tonnellate, purché, dopo il conseguimento del titolo, abbia effettuato almeno 2 anni di navigazione in servizio di guardia in macchina su motonavi.

I secondi capi e i sergenti meccanici e motoristi navali provenienti dal servizio permanente o volontario della marina militare possono, entro 5 anni dall'invio in congedo, conseguire il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi, purché abbiano effettuato almeno 3 anni di navigazione in servizio di macchina.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Richiamato da

  • Regolamento della Navigazione Marittimaart. 431