Art. 26 — Revoca e decadenza della concessione

La revoca e la decadenza della concessione a norma dell'articolo 48 del codice sono pronunciate con decreto notificato in via amministrativa.

Nel caso previsto dall'articolo 47, lettera d), del codice, la decadenza è pronunciata sentita l'intendenza di finanza.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →