Art. 20 — Custodia degli atti di concessione

Gli originali degli atti di concessione sono custoditi presso l'ufficio del compartimento sotto la responsabilità dell'ufficiale destinato a riceverli.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →