Art. 19 — Contenuto dell'atto di concessione

Nell'atto di concessione devono essere indicati:

1) l'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto della concessione;

2) lo scopo e la durata della concessione;

3) la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;

4) le modalità. di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;

5) il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione a termini dell'articolo 47 del codice;

6) la cauzione;

7) le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi;

8) il domicilio del concessionario.

Agli atti di concessione devono essere allegati la relazione tecnica, i piani e gli altri disegni.

Nelle licenze sono omesse le indicazioni che non siano necessarie in relazione alla minore entità della concessione.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →