Art. 21 — Registri delle concessioni

Gli atti e le licenze di concessione si trascrivono in appositi registri, tenuti dagli uffici compartimentali, con numerazione rinnovata annualmente; il numero di trascrizione è riportato sugli atti e sulle licenze.

Presso gli uffici circondariali è presa nota in appositi registri delle concessioni dei beni demaniali compresi nei limiti del circondario.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →