Art. 119 — Redazione della sentenza
L'estensore trasmette telematicamente la minuta della sentenza da lui redatta e sottoscritta digitalmente al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, comunicata la minuta, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive a sua volta con firma digitale e la deposita telematicamente. 59.
Il giudice che ha steso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione.
Quando la sentenza è pronunziata secondo equità se ne deve dare atto nel dispositivo.