Art. 123 — Avviso d'impugnazione alla cancelleria
L'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deposita immediatamente copia dell'atto nel fascicolo d'ufficio contenente il provvedimento impugnato.
Il cancelliere annota nel fascicolo informatico la proposizione dell'impugnazione.