Art. 636 — Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo

Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da lire cento a mille.

Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da lire duecento a duemila.

Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Testo aggiornato al 2026-07-16. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.