Art. 713 — Aviosuperfici e impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea
Le aree in prossimità di aviosuperfici o di impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea possono essere assoggettate dall'ENAC alle limitazioni previste dagli articoli 709 e 711, a tutela dell'interesse pubblico.