Art. 710 — Aeroporti militari

Per gli aeroporti militari, il Ministero della difesa esercita le competenze relative: a) alla predisposizione e pubblicazione delle mappe aeronautiche; b) alla autorizzazione alla costituzione degli ostacoli alla navigazione aerea nelle vicinanze degli stessi; c) all'imposizione di limitazioni e rilascio di autorizzazioni di cui all'articolo 711; d) al collocamento di segnali di cui all'articolo 712; e) all'abbattimento degli ostacoli ed all'eliminazione dei pericoli di cui all'articolo 714.

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