Art. 522 — Nullità della sentenza per difetto di contestazione

L'inosservanza delle disposizioni previste in questo capo è causa di nullità.

La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante.

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